17 novembre 2022

Credito d’imposta locazioni: chiarimenti dell’Agenzia sui massimali

Memory n. 190 del 17.11.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 535 del 31.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alla fruizione del beneficio previsto sulle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021 da parte di soggetti che svolgono, quale attività secondaria, vendita al dettaglio. Nella predetta ipotesi l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito possa essere fruito nel caso in cui, nel 2019, siano stati registrati ricavi non superiori a 15 milioni di euro con riferimento alla sola attività di commercio al dettaglio. Ricordiamo che l’articolo 28 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto un beneficio che consente di fruire di un credito d’imposta sui canoni di locazione non abitativi. Con l’articolo 4 del DL n. 73 del 25.05.2021 viene consentito agli esercenti attività di commercio al dettaglio di fruire di un credito pari al 40% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso abitativo destinati all’attività, ovvero al 20% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività, mentre per gli esercenti arti, imprese e professioni viene prevista la fruizione con le aliquote del 60 e del 30% (fermo restando i limiti dimensionali). Con riferimento alla risposta di interpello in commento, riguardo alle disposizioni contenute nel DL n. 73/2021, viene precisato che la società non può ususfruire del credito d’imposta con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione ed affitto azienda allorché in tali locali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.
Categorie:Adempimenti
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