21 settembre 2012

Credito d’imposta per il mezzogiorno: istituito il codice tributo per effettuare la compensazione
(risoluzione n. 88/E del 17.09.2012, art. 2 DL n. 70/2011)

Memory n. 367 del 21.09.2012 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 2 DL n. 70/2012 (modificato dal DL n. 5/2012) il legislatore ha istituito il credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che nel Mezzogiorno incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale). Secondo quanto previsto dalla citata disposizione viene riconosciuto, per ogni lavoratore, nella misura: i) del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "svantaggiati"; ii) del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione, ove il datore di lavoro assuma lavoratori "molto svantaggiati. Il credito d’imposta in esame: i) non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP; ii) non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; iii) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro 2 anni dalla data di assunzione del lavoratore. Al riguardo evidenziamo che in data 17.09.2012 l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 88/E ha istituito il nuovo codice tributo “3885” con cui effettuare appunto la compensazione prevista dall’articolo 2 DL n. 70/2011.
Categorie:Codici tributi  –  Compensazioni  –  Versamenti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA