26 luglio 2018

Deducibilità parziale dell'IMU: profili di illegittimità costituzionale

Memory n. 220 del 26.07.2018 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 14 co. 1 del DLgs. 4.3.2011 n. 23, come modificato dall'art. 1, co. 715 – 716, della L. 147/2013, ha disposto la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti "solari"). La C.T. Prov. Parma 5.7.2018 n. 271/1/2018 ha recentemente rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità della parziale deducibilità dell'IMU versata da imprese e professionisti. Infatti, secondo i giudici, la parziale indeducibilità si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva, laddove l'imposizione grava su un reddito al lordo di una parte significativa di un costo inerente all'attività d'impresa o professionale. A ciò si aggiunga che, se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, divenendo arbitraria. Conseguentemente, un'eventuale pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale renderebbe applicabile l'art. 99 co. 1 del TUIR con conseguente possibilità di rimborso.
Categorie:IMU
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