2 luglio 2021

Definito il trattamento impositivo della cessione di cubatura: imposta di registro con aliquota al 3%

Memory n. 129 del 02.07.2021 a cura della Redazione

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9.6.2021 n. 16080, componendo il contrasto interpretativo relativo alla natura della cessione di cubatura e al relativo trattamento fiscale, ha statuito che detto atto: i) è immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; ii) non richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; iii) è trascrivibile ex art. 2643 n. 2-bis c.c.; iv) è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso da quelli altrove indicati dalla Tariffa allegata al DPR 131/86, avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, ex art. 9 Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al DLgs. 347/90 e 10 co. 2 del medesimo decreto. La Cassazione trae argomenti a favore della natura non reale della cubatura dall'art. 2643 n. 2-bis c.c., secondo cui sono soggetti a trascrizione "i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati". La norma, da un lato, confermerebbe che i diritti edificatori non hanno natura reale (se fossero diritti reali sarebbero trascrivibili senza necessità di un'espressa previsione); dall'altro, evidenzia che tali diritti sono costituiti e trasferiti direttamente per effetto del contratto tra le parti.
Categorie:Imposta di registro
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