24 novembre 2020

Derogabili le condizioni per lo sconto alternativo alla detrazione per il biennio 2020-2021

Memory n. 219 del 24.11.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 10 del DL n. 34 del 30.04.2019, convertito con legge n. 58 del 28.06.2019 il legislatore ha introdotto la possibilità di fruire di una riduzione del prezzo degli interventi in alternativa alla detrazione fiscale spettante sugli stessi. Con l’articolo, commi 70 e 176 della legge n. 160 del 27.12.2019 sono state introdotte ulteriori modifiche al fine di limitare la fruizione del beneficio tramite sconto solo con riferimento ad alcune tipologie di intervento. A partire dal 01.01.2020, la fruizione dello sconto in fattura verrà concesso solamente qualora sussistano le seguenti condizioni: i) i lavori devono essere riferiti ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello; ii) i lavori devono riguardare le parti comuni del condominio; iii) l’importo dei lavori deve essere pari o superiore a 200.000 euro. Con il successivo DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore una deroga alle disposizioni sopra indicate, stabilendo che per gli anni 2020 e 2021 lo sconto in fattura e la cessione del credito corrispondente alla detrazione possono essere fruiti per gli interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica, rientranti nel c.d. “sismabonus” nonché per gli interventi collegati al “bonus facciate” e all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Per effetto di tale disposizione, quindi, limitatamente agli anni 2020 e 2021, la maggior parte degli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica possono fruire dello sconto in fattura, sempre in alternativa alla cessione del credito corrispondente alla detrazione. In mancanza di tale intervento, i contribuenti avrebbero potuto fruire dello sconto alternativo alla detrazione solamente: i) in caso di lavori di recupero edilizio riferiti ad eventi di ristrutturazione importante di primo livello riguardanti le parti comuni del condominio; ii) in nessun caso per gli interventi di risparmio energetico e “sisma bonus”. Di seguito, illustriamo la disciplina dell’istituto, con particolare riferimento alle deroghe introdotte con il DL n. 34/2020.
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