19 luglio 2023

DL Lavoro convertito: i nuovi obblighi informativi nei confronti dei lavoratori

Memory n. 114 del 19.07.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 48 del 04.05.2023 il legislatore ha modificato, tra le altre, gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori e semplificando i relativi adempimenti. In occasione della conversione in legge n. 85 del 03.07.2023, il legislatore ha introdotto alcune modifiche con riferimento alle informazioni che possono essere comunicate con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, escludendo l’imprevedibilità della collocazione oraria e della programmazione dell’orario di lavoro. Nel dettaglio, con il DL Lavoro convertito viene previsto che: i) le informazioni riferite al periodo di prova, diritto di formazione, durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, preavviso in caso di recesso, importo iniziale della retribuzione o compenso ed elementi costitutivi ed altro ancora, possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che disciplina tali materie; ii) per semplificare gli adempimenti relativi all’obbligo informativo in capo al datore di lavoro, viene prevista la consegna o la messa a disposizione del personale dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali nonché regolamenti aziendali annche mediante pubblicazione sul sito web; iii) il committente pubblico e privato ed il datore di lavoro sono tenuti ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto, dell’assegnazione di compiti o manzioni nonché altre indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Ricordiamo che l’obbligo di infomrazione è assolto mediante la consegna al lavoratore all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alterativamente, del contratto di lavoro individuale redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Categorie:Lavoro
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