22 aprile 2020

Emergenza epidemiologica da coronavirus: controlli sul versamento delle ritenute negli appalti

Memory n. 81 del 22.04.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97, introducendo una deroga all’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97, ha previsto che le imprese appaltatrici e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: i) per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; ii) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; iii) mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni. È comunque prevista la facoltà di disapplicare la novellata disciplina, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis del DLgs. 241/97, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di affidabilità fiscale (adottato con il provvedimento direttoriale n. 54730 del 6 febbraio 2020) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi. La recente circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che la sospensione prevista dal DL 18/2020 non opera in maniera generalizzata nella disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di cui all'art. 17-bis del DLgs 241/97. Gli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solamente per talune specifiche categorie di contribuenti. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti elencati all'art. 61 co. 2 e 3 del DL 18/2020 e all'art. 8 co. 1 del DL 9/2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 Comuni della prima zona rossa. Solamente per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli. L’art. 23 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”) ha disposto, inoltre, che “i certificati previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020”.
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