9 marzo 2018

Esonero contributivo coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni: ultimi chiarimenti INPS

Memory n. 72 del 09.03.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Con la circ. 22.2.2018 n. 32, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 1 co. 344-345 della L. 232/2016, con cui viene disciplinata la concessione di un beneficio contributivo a favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) che nel 2017 hanno effettuato nuove iscrizioni nella previdenza agricola. In particolare, vengono forniti alcuni chiarimenti relativi all'applicazione del regime de minimis e alla possibilità per i predetti soggetti, in sede di presentazione della istanza di accesso al beneficio, di modulare la domanda per evitare un eventuale superamento dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. La citata disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2017, prevede a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni, che hanno effettuato nuove iscrizioni nella previdenza agricola nell'arco di tutto il 2017, il riconoscimento di un esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS. Una volta decorsi i primi 36 mesi, il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un ulteriore periodo di 12 mesi nel limite del 50%. L'esonero in argomento è applicabile nei limiti previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1048/2013 della Commissione europea, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis. In particolare, si ricorda che per il settore agricolo il limite è pari a 15.000,00 euro nell'arco dei 3 esercizi finanziari, di conseguenza l'esonero contributivo in oggetto è riconosciuto esclusivamente entro tali limiti. Pertanto, si osserva nella circ. n.32/2018, è evidente che nel rispetto della predetta normativa comunitaria, in caso di superamento delle soglie de minimis l'esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non supera i predetti massimali. Nella circolare in esame si evidenzia come nel caso dei coltivatori diretti, il sistema di calcolo dell'esonero applicato in via generale all'intero nucleo familiare possa determinare, in talune fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto, pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all'esonero. E proprio al fine di evitare tali effetti distorsivi, l'INPS chiarisce che il richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l'esonero contributivo viene richiesto per l'intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Sul punto, l'INPS precisa che eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all'accoglimento della domanda non produrranno effetti sul beneficio concesso.
Categorie:Contributi Previdenziali
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