21 novembre 2022

Fonti rinnovabili e installazione sistemi di accumulo: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 192 del 21.11.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento del 11.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della domanda per il credito previsto per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica. Tale domanda va presentata dal 01.03.2022 fino al 30.03.2022 utilizzando l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Come noto, il legislatore con l’articolo 1, comma 812 della legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha introdotto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Tale beneficio è stato attuato con decreto del 06.05.2022, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, tra le altre cose, le modalità di riconoscimento del credito d’imposta, le modalità di fruizione ed i controlli che verranno effettuati in caso di non spettanza. Gli interessati dovranno inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate utilizzando le indicazioni fornite dalla stessa in un provvedimento di prossima emanazione: sulla base del numero delle istanze ricevute l’Agenzia provvederà a quantificare la percentuale di credito spettante ad ognuno dei richiedenti sulla base delle risorse messe a disposizione per la misura. Con un successivo provvedimento, l’Agenzia renderà pubblica la percentuale di spesa riconosciuta a titolo d’imposta ad ogni singolo richiedente. Una volta avvenuta la quantificazione del credito, il contribuente potrà utilizzare l’importo riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale credito non utilizzato potrà essere utilizzato in compensazione nelle successive annualità. Ricordiamo che l’articolo 25 bis del DL n. 91 del 24.06.2014 introduce alcune nuove direttive che prevedono: i) l’innalzamento della soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto a 500kW per gli impianti a fonti rinnovabili; ii) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non sono applicati i corrispettivi previsti dall’articolo 24 sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete.
Categorie:Crediti d'imposta
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