11 febbraio 2014

Gestione delle locazioni immobiliari: istruzioni all’uso del modello RLI e nuovi codici tributo

Memory n. 52 del 11.02.2014 a cura di Mauro Muraca

Con il Provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970, è stato approvato il nuovo modello RLI "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili"(si veda nostra News Clienti n.10 del 22.01.2014), che può essere utilizzato, dal 3.2.2014, per: i) la richiesta di registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili; ii) le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; iii) comunicare i dati catastali ai sensi dell'art. 19 comma 15 del DL 31.5.2010 n. 78; iv) l'esercizio o la revoca dell'opzione per la cedolare secca; v) le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Il nuovo modello sostituisce, limitatamente agli adempimenti sopra individuati, il modello 69. Fino al 31.3.2014 è possibile utilizzare ancora il "vecchio" modello 69, nonché i "vecchi" software "contratti di locazione", "Siria" e "Iris". Con la recente risoluzione 24.1.2014 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i versamenti relativi ad imposta di registro, imposta di bollo, tributi speciali e compensi, che a decorrere dall’1.2.2014 dovranno essere utilizzati nel modello F24 ELIDE. L'obbligo di versamento mediante il nuovo modello è disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014, in applicazione del DM 8.11.2011, che aveva esteso le modalità di versamento unitarie anche ai pagamenti dell'imposta di registro. Brevemente si ricorda che il modello di versamento F24 ELIDE è presentato: i) esclusivamente in modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), da parte dei soggetti titolari di partita IVA; ii) anche presso gli sportelli delle banche autorizzate, di Poste Italiane e degli agenti della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA. Fino al 31.12.2014 sarà, in ogni caso, possibile versare le somme in oggetto anche mediante modello F23.
Categorie:Codici tributi  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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