5 settembre 2017

I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Memory n. 246 del 05.09.2017 a cura della Redazione

L’art. 9-bis del DL 50/2017 convertito disciplina i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Gli indici di affidabilità fiscale: i) sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta; ii) rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili; iii) esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Gli indici in commento non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: i) ha iniziato o cessato l’attività; ii) non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; iii) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici. In relazione al livello di affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli indici, possono essere riconosciuti i seguenti benefìci: i) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA, e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all’IRAP; ii) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui; iii) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica; iv) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; v) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo; vi) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Si rammenta, infine, che l’approvazione degli indici avverrà gradualmente; i primi indicatori saranno approvati nel 2017 e operativi in sede di compilazione del modello REDDITI 2018.
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