30 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operoso ed i chiarimenti della Fondazione Nazionale del Commercialisti

Memory n. 134 del 30.04.2015 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, a decorrere dallo scorso 01.01.2015 la legge di stabilità per il 2015 (art. 1 commi 634 ss legge n. 190 del 23.12.2014) ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina del ravvedimento operoso, ampliando da una parte la possibilità per il contribuente di correggere errori anche oltre i termini fino ad oggi riconosciuti, dall’altra riducendo le preclusioni in materia di verifiche, accertamenti e controlli fiscali. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, i contribuenti avranno accesso a quattro nuove forme di ravvedimento, che potranno essere utilizzate nell’ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei tributi oppure nel caso di omissioni od errori che determinano l’infedeltà della dichiarazione. Specularmente all’introduzione di tali nuove ipotesi di ravvedimento, viene prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso (la cui utilità, come è chiaro, è stata assorbita dalle nuove ipotesi di ravvedimento). Nonostante non sia intervenuta una circolare dedicata all’istituto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primissimi chiarimenti in occasione di alcuni incontri con la stampa specializzata, ufficializzati con la pubblicazione della circolare n. 6/E del 19.02.2015. La Fondazione Nazionale Commercialisti – con la circolare del 15.04.2015 – ha fornito una dettagliata analisi dell’istituto, che di seguito andremo ad esporre.
Categorie:Ravvedimento
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