21 gennaio 2019

Il regime contributivo agevolato per gli imprenditori in regime forfetario ex L. 190/2014: adempimenti comunicativi

Memory n. 16 del 21.01.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

I co. 9-11 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno ridefinito l'ambito di applicazione del regime forfetario (ex L. 190/2014). Nello specifico: i) viene previsto un solo requisito d'accesso rappresentato dalla soglia unica di ricavi/compensi, mentre sono rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali i quali, quindi, non devono più essere computati ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019; ii) vengono riformulate le cause ostative connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento (attuale o passato) di lavoro dipendente. L’adesione al regime forfetario può risultare conveniente sotto il profilo contributivo previdenziale per gli imprenditori individuali. L’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014, infatti, prevede la riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta (sul reddito minimale e su quello eccedente) alla Gestione artigiani e commercianti INPS, con applicazione dell’art. 2 comma 29 della L. 335/95 per l’accredito della contribuzione. L’agevolazione non è estensibile ai professionisti, iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse private. L'agevolazione in parola è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende fruire della riduzione. Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, per cui, se detto regime cessa, anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo. Ciò comporta: i) ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento dei contributi; ii) in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato, l'INPS, con il mess. 15/2019, ha fissato tale termine al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo l'1.3 di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1 gennaio dell'anno successivo, affermazione che pone ovvie criticità come meglio osservate nella stesura della presente pubblicazione.
Categorie:Adempimenti  –  Contributi Previdenziali
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