26 febbraio 2020

IMU e TASI: dal 2020 la riunione delle due imposte

Memory n. 38 del 26.02.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha previsto una modifica del previgente assetto delle imposte sugli immobili stabilendo, a decorrere dal 2020, la riunione di IMU e TASI. Sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, infatti: i) IMU e TASI verranno riunite nella “nuova IMU”, la cui disciplina ricalca per molti aspetti la precedente disciplina; ii) la TARI continuerà a trovare applicazione come negli anni precedenti. La nuova IMU trova applicazione nei confronti dei possessori di beni immobili, nei confronti del genitore assegnatario della casa familiare, del concessionario e del locatario per gli immobili in leasing. Continua a trovare applicazione l’esclusione dell’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili che appartengono alla categoria A/1, A/8 e A/9, mentre altre ipotesi di esclusione sono state eliminate o modificate. In particolare: i) non viene più prevista l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità posseduta da un iscritto AIRE; ii) viene prevista un’esenzione a favore dei fabbricati classificati da E/1 a E/9, dei fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto; iii) viene prevista un’esenzione a favore degli immobili utilizzati e posseduti da Enti pubblici e privati diversi dalle società, posseduti da trust che non hanno quale oggetto principale l’esercizio di attività commerciale, posseduti da organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse sociale (attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, sportive ecc.). L’aliquota di base è pari al 0,86%, che il comune può aumentare fino all’1,06% e ridurre fino all’azzeramento, ma sono previste aliquote specifiche e riduzioni con riferimento alle seguenti fattispecie: i) per le abitazioni principali escluse dall’esenzione si applica l’aliquota del 0,5%, che il comune può aumentare di 0,1% o ridurre fino all’azzeramento (viene riconosciuta una detrazione di 200 euro); ii) per le locazioni a canone concordato viene prevista una riduzione del 75% dell’imposta; iii) per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita viene prevista l’applicazione di un’aliquota del 0,1% fino al 2021 e l’esenzione totale dal periodo successivo; iv) per gli immobili della categoria catastale D l’aliquota è pari all’0,86% e può essere aumentata fino a 1,06% o ridotta fino a 0,76%.
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