23 giugno 2020

ISA 2020: definito il regime premiale

Memory n. 126 del 23.06.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il provvedimento n. 183037 del 30.04.2020 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2019 a seguito dell’applicazione degli ISA. Per poter accedere ai benefici i contribuenti devono raggiungere un livello di affidabilità minimo almeno pari a 8. Con il raggiungimento del punteggio pari a 9, i contribuent abranno accesso a tutti i benefici previsti dalla legislazone vigente. Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA prevedono l’assegnazione di un giudizio di affidabilità espresso tra 1 e 10 attraverso il quale: i) verrà valutato l’accesso ad un regime premiale; ii) verranno programmati i controlli dell’Amministrazioni finanziaria. Il regime premiale prevede la riduzione del termine di accertamento dell’imposta, la disapplicazione di accertamenti basati solo su presunzioni semplici, l’esonero dal visto di conformità per rimborsi e compensazioni (per una soglia molto più alta rispetto a quella ordinaria) e l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo. Sono esclusi dall’applicazione (oltre ai soggetti con ricavi superiori a 5.164.569 euro) i contribuenti che applicano il regime forfetario o dei minimi, gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, chi esercita due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso indice, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e le società cooperative, consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associati. Nel dettaglio, tra le fattispecie di esclusione dall’applicazione degli ISA, ricordiamo le seguenti: i) inizio dell’attività nel corso del 2019 (va preso in considerazione l’inizio dell’attività, non l’apertura della partita IVA o della società); ii) cessazione dell’attività nel 2019 (si considera periodo di cessazione il periodo che precede la messa in liquidazione); iii) periodo di non normale svolgimento dell’attività (fallimento, liquidazione, mancato avvio dell’attività produttiva, interruzione dell’attività economica); iv) modifica in corso d’anno dell’attività esercitata (viene considerato a tutti gli effetti un periodo di non normale svolgimento dell’attività). Di seguito illustriamo le varie ipotesi di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità.
Categorie:ISA
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