29 gennaio 2019

L’impugnazione dell’atto è possibile anche dopo l’adesione

Memory n. 25 del 29.01.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’ordinanza n. 32118 del 12.12.2018, la Corte di Cassazione ha definito un punto particolarmente rilevante in materia di adesione agli avvisi di accertamento, con particolare riferimento al momento di perfezionamento dell’adesione ed alle facoltà di impugnare l’atto da parte del contribuente. Con la pronuncia in commento, in particolare, la Cassazione ha stabilito che la presentazione dell’istanza di adesione ha quale unico effetto la sospensione del termine per il ricorso, e che l’accordo eventualmente raggiunto può considerarsi perfezionato solo con il versamento delle somme pattuite (o della prima rata) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente raggiunga un accordo in adesione, conserva la facoltà di impugnare l’atto. La presentazione del ricorso prima del perfezionamento dell’adesione, quindi, comporta automatica rinuncia all’adesione. Nel caso esaminato la Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, non ha fatto corretta applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 218/97 in quanto ha ritenuto erroneamente definito l’accertamento con adesione con preclusione dell’impugnazione dell’avviso di accertamento ancorché il contribuente non avesse accertato il relativo piano di ammortamento rientrante nella successiva fase del perfezionamento negoziale di tale definizione.
Categorie:Accertamento
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