6 luglio 2016

La corretta qualificazione degli atti di cessione d’azienda: orientamenti giurisprudenziali

Memory n. 203 del 06.07.2016 a cura di Mauro Muraca

Ai fini della corretta qualificazione degli atti di cessione d’azienda risulta imprescindibile valutare nel caso concreto quale sia l’effettivo oggetto del trasferimento (cessione di ramo d’azienda, oppure cessione di singoli beni e di rapporti giuridici/contrattuali). Questo è un aspetto di non poco conto poiché l’errata qualificazione della fattispecie in esame potrebbe condurre alle seguenti gravose conseguenze: i) se un mero compendio di beni (materia e/o immateriali) e/o di rapporti giuridici è stato qualificato dalle parti in causa come “complesso aziendale”, possono essere irrogate le sanzioni per omessa fatturazione e per le violazioni a valle (registrazione, versamento e obblighi dichiarativi); ii) se, invece, un complesso che ha le caratteristiche di azienda è stato qualificato come mero insieme di beni(materiali e/o immateriali) e/o di rapporti giuridici, gli uffici potrebbero accertare il mancato assoggettamento dell’atto a registrazione e si aprirebbero, nel contempo, problematiche per l’IVA non dovuta addebitata al cessionario e da questi detratta. Con la recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione (Cass. 11.5.2016 n. 9575), i giudici hanno ribadito un concetto ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, affinché ci sia cessione d’azienda, e non mera cessione di beni atomisticamente considerati, è necessario che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Nel caso trattato in sentenza, i giudici della suprema corte hanno escluso la cessione di azienda poiché oggetto del trasferimento erano beni che “prima della cessione non costituivano un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività di impresa e non erano idonei a consentire l'inizio o la continuazione dell'attività esercitata dalla società cedente, tant'è vero che il cessionario li ha, poi, impiegati per una attività diversa da quella della cedente”.
Categorie:Giurisprudenza  –  Operazioni straordinarie
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