18 luglio 2019

La deducibilità dell’IMU dopo la conversione in Legge del DL Crescita

Memory n. 142 del 18.07.2019 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 convertito eleva, in modo progressivo, a partire dal periodo di imposta 2019 “solare”, la misura di deducibilità parziale, dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU assolta in relazione agli immobili strumentali, fino a prevederne la deducibilità integrale dal periodo di imposta 2023 “solare”. In particolare, mediante modifica all’art. 14 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 sono state previste le seguenti percentuali di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo: i) 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”); ii) 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”); iii) 70%, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti “solari”); iv) 100% dal periodo di imposta dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti “solari”). Analoghe percentuali di deducibilità operano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento. Resta ferma, invece, l’indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.
Categorie:IMU
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