17 febbraio 2021

La definizione fiscale non ha effetti sulla base contributiva imponibile

Memory n. 29 del 17.02.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 950 del 20.01.2021 la Cassazione ha stabilito che ai fini della determinazione della base contributiva imponibile è irrilevante, l’accesso da parte del contribuente, a strumenti deflativi del contenzioso. Pertanto, in caso di definizione della questione tributaria, resta dovuta la contribuzione sul maggior reddito definitivamente accertato. Nel caso esaminato, il contribuente si è avvalso dell’istituto previsto dall’articolo 39 del DL n. 98 del 06.07.2011 definendo, tramite il pagamento di una somma, la lite fiscale. Fermo restando la definizione della questione tributaria, la Cassazione non rinviene alcun elemento che permetta di saldare la disposizione di cui all’articolo 39 a quella prevista dall’articolo 38 per le questioni contributive. L’unico effetto previsto dall’articolo 39, comma 12, quindi, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari alla percentuale ridotta dell’imposta in contestazione e la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia. La Cassazione, quindi, ha stabilito che nel caso di specie il ricorrente ha trascurato di contestare l’idoneità degli apprezzamenti posti a base dell’atto di accertamento tributario che ha fondato l’avviso di addebito notificato dall’INPS. Ricordiamo che la definizione ai sensi dell’articolo 39 del DL n. 98/2011 ha ad oggetto esclusivamente le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31.12.2011 dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio.
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