20 ottobre 2022

La disciplina della cessione dei bonus edilizi: il punto

Memory n. 171 del 20.10.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 115 del 19.08.2022, convertito in legge n. 142 del 21.09.2022 il legislatore ha previsto la limitazione della responsabilità in solido con il beneficiario delle detrazioni edilizie, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ovvero dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione. Mentre le previgenti disposizioni rappresentavano la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione in tutte le ipotesi di insussistenza – anche parziale – del credito, il nuovo decreto stabilisce che la responsabilità in solido scatta in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Si segnala che la limitazione per dolo e colpa grave trova applicazione limitatamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dall’articolo 119 e 121 del DL n.34/2020: per i crediti sorti in precedenza, invece, il DL consente di ottenere la limitazione ai casi con dolo o colpa grave acquisendo ora per allora la documentazione citata. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33 del 06.10.2022 ha fornito precisazioni sulle nuove disposizioni, tra cui le indicazioni necessarie alla correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante sugli interventi edilizi (errori formali ed omissioni di dati ed errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL). La modifica normativa è stata apportata dal DL n. 115/2022 al DL n. 50/2022, introducendo il comma 1 bis.1 all’articolo 14. Con riferimento all’eventuale recupero del credito non spettante, trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/92, nonché gli interessi previsti dall’articolo 20 del DPR n. 600/73. Ricordiamo, sull’argomento, che il legislatore consente in deroga alle disposizioni ordinarie di accedere, in luogo alla detrazione, ad uno sconto o alla cessione del credito corrispondente alla detrazione con riferimento ai seguenti benefici: i) recupero edilizio; ii) risparmio energetico; iii) interventi antisismici; iv) bonus facciate; v) installazione di impianti fotovoltaici; vi) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; vii) superamento delle barriere architettoniche.
Categorie:Crediti d'imposta
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
7 giugno 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA