12 settembre 2012

La perdita del capitale sociale e le procedure concorsuali minori: novità del D.L. 83/2012

Memory n. 347 del 12.09.2012 a cura di Edoardo Martini

Come noto, le norme civilistiche, a tutela del capitale sociale, impongono agli amministratori un costante monitoraggio delle perdite conseguite, per assicurare un tempestivo intervento dei soci per il ripianamento delle stesse e l’eventuale ricostituzione del capitale sociale. I comportamenti da intraprendere sono diversi a seconda dell’entità delle perdite stesse e le differenti soluzioni sono dettate dalle esigenze di tutela non solo dei soci, ma della molteplicità degli interessi coinvolti. Quando le perdite sono di importo tale per cui i soci non possono, o non vogliono, procedere alla loro copertura, la società dovrà essere posta in liquidazione. In caso di patrimonio insufficiente per il pagamento dei creditori sociali, l’istanza di fallimento in proprio rappresenta, in assenza di altre alternative percorribili, la conclusione inevitabile dell’attività. Tuttavia, il legislatore ha previsto altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa (alternativi al fallimento), designati per assicurare una migliore soddisfazione dei creditori, quali: i) il concordato preventivo, di cui all’art. 160 L.F.; ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis. Sul punto, per agevolare l’accesso ad una delle suddette procedure, l’art. 33 del D.L. 83/2012, introducendo il nuovo articolo 182- sexies L.F., ha previsto che nei confronti del debitore che ha presentato il ricorso per concordato preventivo od una delle predette istanze riguardanti l’accordo di ristrutturazione delle passività, operano alcune particolari regole di natura civilistica: i) sino alla data di deposito della domanda di tali atti, continua ad esplicare i propri effetti l’art. 2486 c.c., inerente i poteri degli amministratori conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento; ii) successivamente, dal momento della domanda, e fino all’omologazione, non sono applicabili le seguenti disposizioni civilistiche: art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., riguardanti la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenze di perdite, o la diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali. Analogamente, non opera, per il medesimo periodo, la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., quest’ultima prevista per le società cooperative. I corrispondenti obblighi di ricapitalizzazione sono, pertanto, rinviati al momento dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Categorie:Diritto Societario  –  Procedure Concorsuali
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