27 novembre 2023

La riforma dello sport: gli enti sportivi dilettantistici

Memory n. 185 del 27.11.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con il D.Lgs. n. 36 del 28.02.2021 il Governo ha dato attuazione alla legge delega della riforma dello sport, introducendo nuove disposizioni riguardo agli enti sportivi (dilettantistici e professionistici) e al lavoro sportivo. Il testo del decreto, modificato nel corso del 2023 ad opera (da ultimo) del D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023, è quasi integralmente in vigore già dal 01.07.2023, fatta eccezione per l’organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi (dal 01.07.2024). Con riferimento alla forma giuridica, all’atto costitutivo e allo statuto, le disposizioni riformate prevedono che l’ente sportivo dilettantistico può assumere forma di associazione sportiva (riconosciuta o non), società di capitali, cooperativa, oppure ente del terzo settore. Rispetto alla forma dell’associazione sportiva, la riforma ha previsto una nuova modalità semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica da parte delle associazioni, ottenibile con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (modalità di riconoscimento ad oggi sospesa per mancanza delle disposizioni attuative). Rispetto alle società di capitali sportive, il legislatore richiede anche in questo caso che tali società dilettantistiche debbano rispettare il requisito dell’assenza di lucro, con conseguente disciplina ad hoc per la distribnuzione degli utili. Si segnala che il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche è demandato alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva. La certificazione dell’effettiva natura dilettantistica, invece, è subordinata all’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Segnaliamo che le associazioni e le società dilettantistiche devono essere necessariamente costituite con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati sede legale, denominazione, oggetto sociale, assenza fini di lucro, ordinamento interno, obbligo di redazione dei rendiconti, modalità di scioglimento e obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
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