7 aprile 2017

La violazione della "tracciabilità" degli incassi delle ASD sempre con sanzione fissa

Memory n. 109 del 07.04.2017 a cura di Omar Rigamonti

La C.T. Reg. di Perugia 24.10.2016 n. 491/1/16 ha affrontato la questione relativa alla violazione dell'obbligo di tracciabilità nelle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25 co. 5 della L. 133/99, come modificato dal DLgs. 158/2015. Si rammenta, al riguardo che la non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000,00) comporta, a norma dell’art. 25 co. 5, della L. n. 133/1999 l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che variano da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00. Non risulta più applicabile, invece, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 (di riforma delle sanzioni amministrative tributarie) la sanzione più severa che prevedeva, fino al 31.12.2015, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91. In particolare, la C.T. Reg. di Perugia 24.10.2016 n. 491/1/16 ha recentemente ribadito, in linea con altre sentenze della giurisprudenza di merito, che per le contestazioni in corso alla data dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio (01.01.2016), deve trovare applicazione l'art. 3 co. 3 del DLgs. 472/97 (principio del favor rei) secondo cui "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo." Conseguentemente, in applicazione del principio generale di legalità di cui all'art. 3 del DLgs. 472/97, poiché è intervenuta una legge posteriore che stabilisce sanzioni diverse, risulta applicabile quella più favorevole, anche retroattivamente.
Categorie:Accertamento  –  Sanzioni
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