14 aprile 2020

Lavoratori autonomi e agenti: possibilità di non assoggettare a ritenuta i ricavi e compensi percepiti sino al 31 maggio 2020

Memory n. 75 del 14.04.2020 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, aveva previsto, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), la possibilità di non assoggettare alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73: i) i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020; ii) a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti avrebbero dovuto rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risultava che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame. I lavoratori autonomi e gli agenti avrebbero, poi, dovuto provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi: i) in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020); ii) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. A meno di un mese dall’introduzione della suddetta disciplina, è intervenuto nuovamente il legislatore che, con l’articolo 19 del D.L. 23 dell’8.4.2019 ha stabilito la possibilità di non assoggettare alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, i ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. La suddetta disposizione modifica, rispetto all’abrogata precedente normativa, anche i termini per il versamento dell’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Viene infatti stabilito che le ritenute in parola debbono essere versate, senza applicazione di interessi: i) in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero; ii) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (e non più dal mese di maggio 2020.
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