29 novembre 2022

Lavoratrici madri: operativo l’esonero sul rientro dal congedo

Memory n. 195 del 29.11.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1 della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni benefici a favore dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento alle lavoratrici madri che rientrano dalla maternità. Con il comma 137, per l’anno 2022 viene riconosciuto un esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Con circolare n. 102 del 19.09.2022 INPS ha fornito le disposizioni operative necessarie all’applicazione del beneficio, mentre con il nuovo messaggio n.4042 del 09.11.2022 sono stati forniti alcuni chiarimenti di dettaglio, con particolare riferimento alla possibilità di slittare il rientro effettivo al lavoro attraverso ferie, malattia, permessi retribuiti purché siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, mentre in materia di imponibile oggetto di sgravio, viene precisato che giorni di ferie, permessi retribuiti o periodi di malattia (fruiti in continuità rispetto al congedo) non sono oggetto di esonero ed il loro imponibile non determina il diritto all’agevolazione. In occasione della circolare n. 102 del 19.09.2022, invece, è stato specificato che: i) non sussistono limitazioni con riguardo alla fattispecie contrattuale con la qale la lavoratrice è stata assunta in quanto il beneficio è fruibile per tutti i rapporti di lavoro dipendente siano essi a tempo indeterminato che determinato, ma anche part time, apprendistato, lavoro domestico e intermittente: ii) non sono ammesse le lavoratrici della pubblica amministrazione; iii) l’esonero è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro; iv) il beneficio non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione o al possesso del DURC. Sotto li profilo operativo il datore di lavoro deve richiedere l’applicazione dell’esonero per la lavoratrice inoltrando all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice autorizzazione “0U”. I datori di lavoro agricoli, invece, dovranno inoltrare l’istanza ed inserire le specifiche informazioni richieste sulla lavoratrice (codice fiscale, cognome, nome, data rientro, ecc). Di seguito illustriamo i chiarimenti forniti dall’INPS in occasione della circolare n. 102/2022.
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