28 marzo 2024

Lavoro occasionale agricolo: modifiche al sistema sanzionatorio

Memory n. 52 del 28.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 29, comma 6, del DL n. 19 del 02.03.2024 il legislatore ha apportato alcune modifiche al sistema sanzionatorio del lavoro occasionale agricolo, prevedendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in caso di superamento della soglia delle 45 giornate lavorative. Sull’argomento ricordiamo che INPS, con circolare n. 89 del 07.11.2023, ha fornito alcune precisazioni in materia di lavoro occasionale agricolo, con particolare riferimento alle possibilità di cumulo con le indennità NASPI e DIS COLL, specificando che entro il limite di 45 giornate lavorative annue il prestatore di lavoro può fruire delle citate indennità, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Con la successiva circolare n.102 del 12.12.2023, invece, l’Istituto ha fornito chiarimenti con riferimento all’utilizzo del lavoro agricolo occasionale solo con riferimento ad attività da svolgere in particolari periodi dell’anno (semina, raccolta, potatura, viinificazione, molitura, ecc.). Ricordiamo che con l’articolo 1, commi 342-354, legge n. 197 del 29.12.2022 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia di prestazioni di lavoro occasionale, ampliandone la fruizione e prevedendo una disciplina ad hoc per le prestazioni rese nel settore agricolo, mentre con il successivo articolo 37 del DL n.48 del 04.05.2023, convertito in legge n. 85 del 03.07.2023 sono stati introdotti alcuni correttivi applicabili a specifici settori, come quello turistico e termale. Segnaliamo, tra le altre, che la disciplina ad hoc prevista per il settore agricolo prevede che le prestazioni agricole di lavoro occasionale sono riferite ad attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore e devono essere rese (tra gli altri) da persone disoccupate, titolari di pensioni di vecchiaia o anzianità, giovani con meno di 25 anni di età compatibilmente agli impegni scolastici nonché detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno. Segnaliamo che la possibilità introdotta dal Legislatore con legge di Bilancio 2023 limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro in agricoltura al biennio 2023-2024.
Categorie:Lavoro
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