28 novembre 2017

Le novità della L. 155/2017 in materia di diritto societario

Memory n. 346 del 28.11.2017 a cura della Redazione

L'art. 14 della L. 19.10.2017 n. 1552, recante la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", prevede importanti novità in materia di diritto societario, con la modifica di alcune disposizioni del codice civile. In particolare, il Governo dovrà: i) prevedere l’applicabilità dell’art. 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli amministratori delle spa verso i creditori sociali, anche alle srl ; ii) abrogare l’art. 2394-bis c.c., sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali ; iii) affermare nel codice civile il dovere dell’imprenditore e degli organi della società di “istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale”, per potere tempestivamente attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale; iv) integrare l’elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all’art. 2484 c.c.), includendovi anche l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; v) prevedere, nell’ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali; vi) definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l’art. 2486 c.c., recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; vii) prevedere l’applicabilità alle srl, anche prive di organo di controllo, delle disposizioni dell’art. 2409 c.c., in tema di denunzia al Tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori; viii) estendere i casi nei quali per le srl è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore; ix) prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell’organo di controllo di srl, il Tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
Categorie:Diritto Societario
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