17 gennaio 2023

Legge di Bilancio2023: torna l’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore

Memory n. 08 del 17.01.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 106, legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) il legislatore ha riproposto, per l’anno corrente, la procedura di estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con le agevolazioni previste dalla legge n. 208 del 28.12.2015. Grazie a tale istituto, gli imprenditori potranno – come detto - nuovamente estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali applicando un’imposta sostitutiva dell’8% su eventuali plusvalenze. Il regime agevolato si applica alle esclusioni del patrimonio poste in essere dal 01.01 al 31.05.2023 con riferimento a beni posseduti dal 31.10.2022. Il regime agevolato di estromissione, inoltre, prevede la possibilità di determinare la base imponibile del’imposta sostitutiva sul valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro, in luogo del valore normale degli immobili. Si segnala inoltre che il soggetto interessato è tenuto a versare le imposte sostitutive dovute in due tranches: i) la prima entro il 30.11.2023 per il 60% del valore; ii) la seconda entro il 30.06.2024 per il restante 40%. Ricordiamo che con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato che si ritiene possano considerarsi ancora utili per la misura in commento. Tra i chiarimenti più rilevanti segnaliamo i seguenti: i) la concessione in affitto o in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale in data antecedente al periodo di validità dell’estromissione agevolata non consente l’esercizio dell’opzione; ii) la facoltà di estromissione compete all’erede dell’imprenditore deceduto purché sia stata proseguita l’attività; iii) il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi (l’omesso o il ritardato versamento non comporta la rettifica del regime). Ricordiamo che la misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto a quella prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015. Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2023.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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