12 gennaio 2016

Legge di stabilità 2016 e novità IRAP: definita la nozione di autonoma organizzazione per i medici ospedalieri

Memory n. 5 del 12.01.2016 a cura della Redazione

Come noto, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IRAP tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio d’impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato. Tuttavia, non esistono regole precise e codificate, oggettivamente stabilite dall’Amministrazione finanziaria, dal legislatore oppure dalla giurisprudenza, che definiscano, in maniera puntuale, la definizione di “autonoma organizzazione”. Un tentativo finalizzato alla risoluzione di tale problematica era stato previsto dall’art. 1 co. 515 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la quale era stato istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR, ovvero di arti e professioni. Tuttavia, l’art. 1 co. 407 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) ha soppresso, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa per la costituzione del predetto fondo. A seguito di tale soppressione, il governo si era impegnato a definire il presupposto di autonoma organizzazione ai fini IRAP - come previsto dall’art. 11 comma 2 della L. 23/2014 (delega per la riforma fiscale) - anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguando tale definizione ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità all’IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori. Tuttavia, al suddetto impegno non è stato dato seguito, facendo presumere che il tema dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP sarebbe stato affrontato nella Legge di Stabilità 2016. Ebbene, l’art. 1, co. 12,5 della legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha sì delineato la nozione di autonoma organizzazione ai fini IRAP, ma solo con riferimento ai medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Categorie:Irap  –  Legge di Stabilità
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