15 aprile 2019

Legittima la clausola che prevede ICI e IMU a carico del conduttore

Memory n. 79 del 15.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la sent. SU n. 6882 del 08.03.2019 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la clausola di un contratto di locazione che attribuisce al conduttore l’onere relativo ad ogni tassa/imposta relativa ai beni locati ed al contratto, tenendo manlevato il locatore, in quanto costituisce integrazione del canone di locazione. Per effetto di tale pronuncia, quindi, le pattuizioni che impongono all’affittuario di pagare le imposte locali non si pongono in contrasto con il principio di capacità contributiva e non violano la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal soggetto passivo del tributo. La Cassazione ha inoltre specificato che la pronuncia non si pone in contrasto con la precedente sentenza (anch’essa a Sezioni Unite) n.6445/1985 con la quale è stato sostenuto che il patto traslativo d’imposta è nullo per illiceità della causa qualora comporti che “effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito”: La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha precisato che tale ipotesi si riferisce solo alla rivalsa facoltativa, ovvero qualora il sostituto perde la qualità di anticipatore del contributo non corrisposto al fisco. Diverso è il caso in cui: i) il contribuente versi correttamente quanto previsto a titolo d’imposta; ii) in forza di una pattuizione contrattuale, richieda al conduttore una somma di importo pari al tributo versato. Si tratterebbe quindi di un accollo, di carattere civilistico, della somma corrispondente ai tributi versati. La specifica disciplina fiscale collegata all’assolvimento dell’imposta, in tal caso, non trova applicazione: come specificato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della risoluzione n. 140/E del 15.11.2017 al conduttore non è concessa la possibilità di pagare le imposte per conto del locatore (ad esempio tramite compensazione fiscale), ma solamente di erogare l’importo indicato dal contratto di locazione equivalente alle imposte sulla proprietà. Precisiamo che la sentenza in commento si riferisce esclusivamente alle imposte sulla proprietà e non sui redditi percepiti dal locatore a titolo di canone di locazione.
Categorie:IMU
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