15 aprile 2020

Liquidazione imposta di bollo fatture elettroniche: le novità introdotte con il DL n. 23/2020

Memory n. 76 del 15.04.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 26 del DL n. 23 del 08.04.2020 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche al fine di semplificarne la disciplina tramite la concentrazione dei versamenti. Per effetto della modifica apportata viene infatti previsto che il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuata per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento relativo al secondo trimestre qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro l’anno. Vien inoltre previsto che per il primo ed il secondo trimestre, il versamento può essere effettuato in occasione del versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento qualora l’ammontare dell’imposta da versare per il primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 250 euro. In questo modo, fermo restando i limiti previsti dalla disciplina in commento, i versamenti da effettuare con riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possono ridursi fino a 2 pagamenti annuali. Ricordiamo che nella precedente formulazione del DL n. 124/2019 veniva prevista la possibilità di “concentrare” i versamenti in due scadenze qualora l’importo da versare fosse inferiore a 1.000 euro. Va ricordato altresì che in occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica, semplificandone gli adempimenti, definendo maggiormente l’ambito di applicazione e la disciplina della liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In materia di imposta di bollo viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 01.01.2020 può accertare il corretto assolvimento dell’imposta integrando, se necessario, i documenti sprovvisti di imposta di bollo virtuale. Nel caso in cui non si proceda al versamento dell’imposta di bollo dovuta e resa nota al soggetto passivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, troverà applicazione la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell’importo non versato. Con la circolare n. 9/E del 13.04.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull’ambito di applicazione della disciplina.
Categorie:Versamenti
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