18 dicembre 2015

Maxi sanzione: chiarimenti ministeriali sulla nuova disciplina del D.Lgs. n. 151/2015

Memory n. 371 del 18.12.2015 a cura di Omar Rigamonti

Con l’articolo 22 D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 il legislatore ha riformato la disciplina delle sanzioni sul lavoro nero di cui all’articolo 12 DL n. 12 del 22.02.2002. A partire dallo scorso 24.09.2015, infatti, i datori di lavoro che utilizzano lavoratori irregolari saranno soggetti ad una sanzione amministrativa (fermo restando l’obbligo ad assumere) parametrata sulla durata delle irregolarità: per le irregolarità minori (contenute in 30 giorni), la sanzione applicabile va da 1.500 a 9.000 euro, mentre per le irregolarità più gravi (ovvero se il rapporto prosegue per più di 60 giorni) viene irrogata una sanzione da 6.000 a 36.000 euro. A differenza di quanto precedentemente stabilito dal DL n. 145/2013, viene prevista la possibilità di ridurre notevolmente le sanzioni tramite l’istituto della diffida: qualora il datore di lavoro regolarizzi i lavoratori, potrà beneficiare della riduzione al minimo edittale della pena (ipotesi particolarmente “appetibile” se si considera la forbice molto ampia tra minimo e massimo edittale delle sanzioni). Dopo i primi chiarimenti del Ministero del Lavoro forniti con lettera circolare n. 16494 del 07.10.2015 (relativamente al regime intertemporale) si devono segnalare alcuni nuovi interventi sull’argomento. Con la circolare MLPS n. 26 del 12.10.2015, vengono forniti chiarimenti sulla nuova disciplina, con specifico riferimento ai suoi effetti applicativi, mentre con le note n. 20549 e 21476 del 2015 vengono rilasciate precisazioni relativamente i) ai codici tributo con cui effettuare i versamenti ed ii) all’ambito di applicazione della riduzione collegata alla diffida.
Categorie:Lavoro  –  Sanzioni
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