19 ottobre 2023

Mediazione civile: solo il “primo verbale” è incentivato

Memory n. 158 del 19.10.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 94/1/23 del 17.05.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia ha stabilito che i benefici riconosciuti sugli accordi di mediazione trovano applicazione solo con riferimento al primo verbale, anche nell’ipotesi in cui il secondo verbale di mediazione possa essere considerato un tuttuno con il primo atto. Nel caso esaminato un contribuente avvia un procedimento di mediazione nei confronti di un ente deducendo la nulità del testamento per vizio del consenso, incapacità manifesta e per lesione della quota legittima. A seguito del raggiungimento di un accordo, con conseguente verbale di mediazione, viene a mancare a sua volta l’erede, a cui succede l’unica figlia che instaura un nuovo procedimento di mediazione per dare seguito e concludere il primo accordo. Secondo i magistrati romagnoli, l’agevolazione prevista sotto forma di esenzione dall’imposta di registro va circoscritta al primo verbale di conciliazione e non può essere estesa agli eventuali atti successivi. Con riferimento alla mediazione ricordiamo che con il D.Lgs. n. 149 del 10.10.2022 il legislatore ha introdotto la riforma del processo civile, andando a modificare numerose delle preesistenti disposizioni e modificando, tra le altre, le disposizioni in materia di mediazione civile. Con l’articolo 7, in particolare, viene introdotta: i) una modifica nell’ambito di applicazione della mediazione, in senso estensivo (contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising ed altro ancora); ii) una modifica dei benefici riconosciuti in materia di esenzione da imposta di registro; iii) un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute per l’assistenza legale e per il “rimborso” del contributo unificato dei procedimenti estinti in caso di conciliazione. Con due decreti del 01.08.2023 il Ministero della Giustizia ha definito: i) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’utilizzo di mediazione e negoziazione assistita e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi; ii) le modalità di determinazione dell’onorario dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato nelle medesime procedure.
Categorie:Adempimenti
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