7 giugno 2016

Non soggetto ad IRAP il professionista che si avvale di un unico collaboratore

Memory n. 168 del 07.06.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un'attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore. Con la pronuncia in esame, si afferma il principio di diritto in base al quale il requisito dell'autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo: i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; ii) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Pertanto, alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016, i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) e non si sono avvalsi di beni strumentali rilevanti possono ritenersi, in tale anno, esclusi dall'obbligo di versamento IRAP e, pertanto, si pone per quest’ultimi il problema del recupero degli acconti IRAP eventualmente versati in tale anno.
Categorie:Irap
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