10 settembre 2020

Nuova IMU: modifica alle aliquote ed estensione delle esenzioni per il 2020

Memory n. 166 del 10.09.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha previsto una modifica del previgente assetto delle imposte sugli immobili stabilendo, a decorrere dal 2020, la riunione di IMU e TASI. Sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, infatti: i) IMU e TASI verranno riunite nella “nuova IMU”, la cui disciplina ricalca per molti aspetti la precedente disciplina; ii) la TARI continuerà a trovare applicazione come negli anni precedenti. Con il DL n. 104 del 18.08.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di modificare l’impianto esistente delle aliquote e ampliare le esenzioni previste per l’anno 2020. In particolare: i) con l’articolo 108 viene prevista la possibilità dei comuni di deliberare un aumento dell’aliquota massima IMU del 0,08% in sostituzione della maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019; ii) con l’articolo 78 viene previsto l’esonero dal pagamento della secondata rata IMU per l’anno 2020 a favore di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali, fluviali, termali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/02 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, colonie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per fiere e manifestazioni, gli immobili della categoria D/03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli, immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Viene inoltre previste l’esenzione per gli immobili della categoria D/03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli anche per l’anno 2021 e 2022. Ricordiamo che la nuova IMU trova applicazione nei confronti dei possessori di beni immobili, nei confronti del genitore assegnatario della casa familiare, del concessionario e del locatario per gli immobili in leasing. Continua a trovare applicazione l’esclusione dell’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili che appartengono alla categoria A/1, A/8 e A/9, mentre altre ipotesi di esclusione sono state eliminate o modificate.
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