11 dicembre 2014

Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza

Memory n. 342 del 11.12.2014 a cura di Riccardo Malvestiti

La legge di stabilità per il 2015, in materia di agevolazioni, ha previsto i) l’introduzione a partire dal 01.01.2015 di un nuovo regime forfettario; ii) l’abrogazione del regime dei minimi, delle nuove iniziative produttive nonché del regime contabile agevolato a decorrere dalla stessa data. Coloro che possiedono i requisiti per accedere al nuovo regime potranno beneficiare di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (comprese le addizionali) del 15% e della disapplicazione di IVA ed IRAP. Il reddito viene determinato sul totale dei ricavi, a cui viene applicato un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività svolta (non rientrano, quindi, nella determinazione del reddito i costi effettivamente sostenuti dal contribuente). Coloro che accedono al nuovo regime forfettario, al pari dei minimi, saranno esonerati dagli studi di settore. In riferimento al periodo transitorio 2014-2015 viene prevista una disciplina ad hoc per i soggetti che alla data del 31.12.2014 stanno applicando uno degli oramai abrogati regimi fiscali di vantaggio: per coloro che hanno aderito al regime dei minimi viene prevista la possibilità di proseguire nella fruizione del regime agevolato, mentre per i restanti due regimi (regime delle nuove iniziative e regime contabile agevolato) viene previsto il passaggio al nuovo regime in alternativa all’opzione al regime ordinario. Con la presente trattazione analizziamo la convenienza del nuovo regime fiscale rispetto: i) al regime dei minimi, considerata la possibilità di poter accedere a tale regime entro il 31.12 e proseguire oltre tale data; ii) al regime ordinario, per i contribuenti che devono optare tra uno dei due regimi.
Categorie:Regimi Fiscali
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