6 febbraio 2023

Offensività minima e reati fiscali: applicabile la particolare tenuità di cui all’articolo 131 bis

Memory n. 23 del 06.02.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 47218 del 14.12.2022 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di esclusione dalla punibilità prevista dall’articolo 131 bis c.p. (c.d. “Particolare tenuità del fatto”) può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione degli indicatori afferenti alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima, ovvero quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità. Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza in commento, i Giudici di Legittimità hanno valutato la possibilità di applicare tale disposizione alla fattispecie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000 escludendone, nella specifica ipotesi, la possibilità di definire l’offesa di particolare tenuità con rifeirmento al superamento della soglia di 15.000 euro. Secondo quanto previsto dall’articolo 131 bis c.p., infatti, nei reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla detentiva, la punibilità può essere esclusa quando per le modalità della condotta, per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. Ricordiamo che, in materia di particolare tenuità, la Cassazione con sent. n. 25537 del 10.06.2019 ha fornito alcune importanti precisazioni relativamente all’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cp) al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La Suprema corte, in particolare, si è espressa nei seguenti termini: i) la non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche con riferimento alle omissioni di carattere contributivo. Viene richiesto, però, che l’importo dell’omissione non si discosti notevolmente alla soglia di rilevanza penale prevista dalla legge di 10.000 euro (la presenza di una soglia di rilevanza penale della condotta non esclude).
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