15 marzo 2024

Offensività minima e reati fiscali: applicabile la particolare tenuità di cui all’articolo 131 bis

Memory n. 44 del 15.03.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 8047 del 23.02.2024 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le frodi fiscali potrebbero non essere punibili per particolare tenuità del fatto anche se commesse prima della riforma cartabia che ha esteso il perimetro delle norme favorevoli per il contribuente attraverso una modifica all’articolo 131 bis. Come noto, per effetto del D.Lgs. n.150/2022, le disposizioni in materia di particolare tenuità contenute nel citato articolo 131 bis cp sono state modificate nei limiti oggettivi di applicazione, passando da una definizione del perimetro deterinata sulla pena massima (pena non superiore a 5 anni) ad un perimetro definito sulla pena minima (minimo di pena non superiore a due anni). Per effetto di tale modifica, rientra ora nel perimetro di applicazione anche l’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, precedentemente escluso. Con la sentenza in commento la Cassazione stabilisce che, trattandosi di una disposizione incidente sulla punibilità del reato, la modifica apportata all’articolo 131 bis cp deve intendersi di carattere sostanziale e, di conseguenza, questa, essendo chiaramente una disposizione di favore della quale è risultata ampliata la portata applicativa, la stessa è riferibile anche alle condotte delittuose commesse anteriormente alla data di sua entrata in vigore. Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, “È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [...] relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. In precedenza, la sanzione applicabile era contenuta nella cornice edittale da un anno a sei mesi a sei anni.
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