29 novembre 2011

Per il trasferimento di quote di SRL è sufficiente la firma digitale

Memory n. 458 del 29.11.2011 a cura di Riccardo Malvestiti

La legge di Stabilità 2012 (ovvero la legge n. 183/2011) ha previsto, tra le altre, numerose disposizioni volte ad agevolare le società e le imprese nell’esercizio dell’attività economica. Tra queste, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 14 (“Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini”), il trasferimento delle quote delle Società a Responsabilità Limitata (SRL) può essere effettuato anche solo con firma digitale. Con una norma di interpretazione autentica, infatti, il legislatore ha precisato che per il trasferimento delle quote di SRL è applicabile l’articolo 24 CAD (firma digitale) e non l’articolo 25 (firma autenticata). Come noto, infatti, l’art. 36 comma 1-bis del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e successivamente modificato dall’art. 16 comma 12-decies del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. n. 2/2009) dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria degli atti di cui al presente comma”. Il tenore letterale poco chiaro della norma aveva dato adito a interpretazioni differenti.
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