18 novembre 2016

Plusvalenze da cessione d’azienda svincolate dai maggiori valori di registro accertati con effetto retroattivo

Memory n. 326 del 18.11.2016 a cura di Franca Recenti

La norma interpretativa inserita nell’art. 5 co. 2 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 (pubblicato sulla G.U. 22.9.2015 n. 220) ha “superato”, una volta per tutte, l’orientamento giurisprudenziale che consentiva all’amministrazione finanziaria: i) di estendere i valori accertati o definiti per l’imposta di registro alle imposte dirette (maggiore plusvalenza); ii) in caso di cessione di azienda o di diritti reali immobiliari. La nuova norma ha abolito, quindi, ogni automatismo nella trasposizione dei valori di immobili e aziende dall’imposta di registro alle imposte dirette. Conseguentemente: i) per legittimare l’accertamento di una maggiore plusvalenza è necessario fornire elementi di prova ulteriori, oltre allo scostamento dal valore accertato ai fini del registro; ii) il maggior valore accertato, dichiarato o definito ai fini delle imposte di registro o ipotecaria e catastale, da solo non è sufficiente a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette. Peraltro, come osservato dalla dottrina, avendo natura dichiaratamente interpretativa, la norma è destinata ad avere impatto anche sul contenzioso in corso, attesa la sua efficacia retroattiva. Ebbene, tale ultima affermazione ha trovato riscontro in una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità, nel contesto della quale i giudici della suprema Corte hanno stabilito che “In ipotesi di cessione di azienda, in virtù di quanto disposto, con portata retroattiva, dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, non configura presunzione di maggior corrispettivo, ai fini delle imposte dirette, l'accertamento di maggior valore dell'immobile o dell'azienda ai fini dell'imposta di registro” (Cass. 3.11.2016 n. 22221).
Categorie:Imposta di registro
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