21 ottobre 2011

Processo tributario: documenti e aspetti da non dimenticare per la costituzione in giudizio

Memory n. 400 del 21.10.2011 a cura di Francesca Marzia

Come noto nel processo tributario, secondo l’art. 22 del DLgs. 546/92, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Unitamente al ricorso e ai documenti previsti al comma 1 del medesimo articolo 22, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. A seguito dell’introduzione del contributo unificato, il contribuente deve anche depositare la documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento dello stesso.
Categorie:Processo Tributario
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
7 giugno 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA