29 settembre 2016

Quadro RW: i criteri di indicazione degli investimenti

Memory n. 265 del 29.09.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dai soggetti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE). Al riguardo, si segnala che il prospetto informativo deve essere compilato considerando la soglia di valore massimo complessivo (ai fini dell’esonero) di 15.000 euro. Inoltre, nel caso di presenza di un dossier titoli, è possibile utilizzare la modalità semplificata di indicazione in UNICO considerando, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il rapporto finanziario nel suo complesso e compilando il quadro riportando il valore iniziale/finale indipendentemente dalle eventuali singole variazioni intervenute. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 16.09.2016, è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa la quantificazione degli investimenti, con particolare riferimento al valore di cambio da applicare alla valuta estera. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in cui sia adottato il costo d’acquisto, deve essere applicato il cambio del mese in cui ricade la data di acquisto, mentre nel caso in cui venga utilizzato il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo. Nella seconda ipotesi, inoltre, si deve provvedere alla rivalutazione del valore espresso anno per anno (nel caso di adozione del costo storico, invece, non ci sarà nessuna rivalutazione).
Categorie:Unico e 730
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