10 aprile 2019

Reddito di cittadinanza: la conversione in legge ed i chiarimenti INPS

Memory n. 76 del 10.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con legge n. 26 del 28.03.2019 il legislatore ha convertito in legge il DL n. 4 del 28.01.2019 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Reddito di Cittadinanza”. Tra le varie modifiche apportate alla previgente disciplina, segnaliamo le seguenti: i) viene prevista un incremento dei massimali del patrimonio mobiliare a favore dei nuclei familiari con componenti in condizione di disabilità grave; ii) sono esclusi dal beneficio i soggetti interessati da misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; iii) viene modificato il parametro della scala di equivalenza massima, che passa da 2,1 a 2,2 nel caso di componente con disabilità grave; iv) il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la fruizione della DIS-COLL (in aggiunta alla NASPI); v) nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da soggetti in stato detentivo, in misura cautelare o ricoverati in casa di cura, tali componenti non vengono conteggiati nella scala di equivalenza; vi) vengono modificate le caratteristiche delle offerte di lavoro proposte al percettore del reddito di cittadinanza. Con circolare n.43 del 20.03.2019 l’INPS ha fornito precisazioni in relazione alle condizioni di applicazione dell’istituto, precisando che: i) rispetto ai requisiti di compatibilità, il DL ha previsto che sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa; ii) all’atto di presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevanti per l’intera annualità nell’ISEE (compilando in tal caso il modello ridotto); iii) il valore minimo del reddito di cittadinanza è pari ad euro 480 (anche qualora i parametri portino ad un valore inferiore rispetto a quello indicato); iv) per effetto dell’introduzione del reddito di cittadinanza, a decorrere dal mese di marzo 2019 non può più essere richiesto il reddito di inclusione (il beneficio continuerà ad essere fruito fino a scadenza ma senza possibilità di proroga).
Categorie:Reddito di cittadinanza
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