13 settembre 2016

Regime forfetario senza ritenuta d’imposta

Memory n. 246 del 13.09.2016 a cura della Redazione

Come noto, la legge n. 190 del 23.12.2014 ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2015, un nuovo regime fiscale semplificato dedicato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa (compresa quella familiare), arti o professioni con determinazione forfetaria del reddito (soggetto ad imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP). Nell’anno 2015 era altresì previsto che tale tributo fosse applicato al reddito forfettario ridotto di un terzo, limitatamente al periodo d’imposta d’inizio dell’attività e ai due successivi: questa disposizione è stata modificata dalla legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 01.01.2016, che ha stabilito la riduzione di tale aliquota al 5% per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi, da applicarsi all’intero reddito, senza alcun abbattimento forfetario. La tematica è stata approfondita dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 10/E del 04.04.2016, si è soffermata sulle principali caratteristiche del regime forfetario. Tra queste ricordiamo, in particolare, che i compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, previo rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Categorie:Regimi contabili
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