1 giugno 2021

Regime lavoratori impatriati: l’approfondimento di Fondazione Studi

Memory n. 104 del 01.06.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con documento del 10.05.2021 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in relazione al c.d. regime fiscale dei lavoratori impatriati specificando che: i) il decreto crescita è intervenuto potenziando il eneficio con la neutralizzazione del requisito formale dell’iscrizione AIRE e con il potenziamento dei benefici; ii) i nuovo tenore letterale della norma consente l’applicazione della versione estesa del bonus già nell’anno d’imposta 2019; iii) con legge di Bilancio 2021 viene prevista un’opzione che consente ai lavoratori di fruire del beneficio pagando un “ticket”, accedendo così alla proroga di 5 anni prevista dalla nuova disciplina. Come noto, con l’articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di incentivi fiscali per soggetti impatriati, stabilendo che coloro che sono rientrati in Italia prima del 30.04.2019 possono vedersi riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minori o a fronte dell’acquisto di un’unità immobiliare versando un onere parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione. Tale onere, in particolare, ammonta al 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia ed al 5% dei redditi di lavoro dipendente ed autonomi prodotti in Italia se ha almeno tre figli ed ha effettuato l’acquisto di un immobile. Con circolare n. 33/E del 28.12.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in relaziona tale istituto, specificando numerosi aspetti: i) in materia di requisiti soggettivi, viene richiesto un periodo di permanenza all’stero minima di due anni per i cittadini UE o di uno stato extra UE con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni; ii) sono ammessi al beneficio i redditi degli imprenditori individuali, ma non quelli di SRL, anche se a ristretta base societaria; iii) le condizioni di estensione del periodo agevolato sono alternative e non concorrenti, pertanto non può esservi alcun cumulo; iv) la circostanza di essere già proprietario di un immobile non preclude l’applicazione dell’estensione prevista in caso di acquisto di un immobile. Ricordiamo che con il DL n. 34 del 30.04.2019, ora con legge n. 58 del 28.06.2019, il legislatore ha modificato le agevolazioni a favore dei lavori che stabiliscono la propria residenza in Italia a seguito di un’esperienza di studio / lavoro all’estero. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, coloro che intendono stabilire la propria residenza in Italia a partire dal prossimo 01.01.2020 possono beneficiare di una riduzione del reddito imponibile pari al 70%, ulteriormente ridotta alla ricorrenza di alcune condizioni. Il beneficio viene esteso, inoltre, ai lavoratori che avviano una nuova attività d’impresa nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Categorie:Lavoro
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