13 febbraio 2024

Regime lavoratori impatriati: le novità sulla fiscalità internazionale

Memory n. 27 del 13.02.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 il legislatore ha riscritto, in senso più restrittivo, la disciplina relativa al c.d. “regime degli impatriati” introducendo delle variazioni rispetto a quanto previsto, in precedenza dall’articolo 16 del d.Lgs. n. 147/2015. La nuova forma di beneneficio ora prevede che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almento 4 anni. Inoltre: i) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; ii) l’attività lavorativa viene prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato; iii) i lavoratori sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In tal caso trova applicazione un beneficio nella misura del 50%, in luogo della previgente misura del 70%, a decorrere dai trasferimenti avvenuti nel periodo d’imposta 2024 (salvo quanto previsto dal regime transitorio). Tra le varie novità del regime introdotto con il Decreto in commento, si segnalano le seguenti modifiche rispetto al regime previgente: i) il reddito è imponibile nella misura del 50%, ovvero del 40% in presenza di un figlio minore; ii) viene introdotto un limite di reddito agevolato prima inesistente, pari a 600.000 euro; iii) l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente ed autonomo “professionale” (con esclusione dei redditi d’impresa dell’imprenditore individuale); iv) la durata del beneficio è fissata a 5 anni con possibilità di proroga ad ulteriori 3 anni con acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023; v) l’impegno a mantenere la residenza in Italia passa da 2 a 4 anni; vi) viene previsto il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Categorie:Lavoro
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