3 maggio 2019

Retribuzione del lavoratore con disabilità rimborsata al 60%

Memory n. 89 del 03.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 533, della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono personale con disabilità. Nel dettaglio, viene previsto il rimborso del 60% della retribuzione effettivamente corrisposta dai datori di lavoro che impiegano soggetti disabili da lavoro nell’ambito di progetti di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro. La durata dell’agevolazione è pari al periodo necessario alla realizzazione degli interventi individuati nel progetto di reinserimento pur non potendo superare un periodo massimo di un anno. L’ agevolazione può trovare applicazione a decorrere dallo scorso 01.01.2019 con riferimento ai progetti di reinserimento, con esclusione delle ipotesi di nuova occupazione. L’agevolazione, secondo quanto chiarito dalla circolare INAIL n. 6 del 26.02.2019, può trovare applicazione anche con riferimento alle aziende che hanno manifestato la volontà di attivare il progetto prima del 01.01.2019, oppure qualora lo stesso risulti ancora in fase di realizzazione ma il rimborso interesserà soltanto le retribuzioni corrisposte per remunerare le prestazioni rese a decorrere dal 01.01.2019. Viene precisato, infine, che i progetti devono essere realizzati in forza del regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro che ha lo scopo di sostenere economicamente i datori di lavoro che si attivano per eliminare le barriere architettoniche presenti in azienda o per adeguare e adattare le postazioni di lavoro affinché i disabili possano tonare a prestare la propria attività.
Categorie:Lavoro
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