8 gennaio 2015

Rimborsi dei crediti IVA: la nuova procedura dal 2015

Memory n. 3 del 08.01.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 13 del D. Lgs. 175/2014 (meglio noto con il nome di D.Lgs semplificazioni fiscali) ha modificato la disciplina per l’erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR). In particolare, le novità di maggior rilievo riguardano: i) l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; ii) la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; iii) la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio. Altra importante novità riguarda la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, che è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi. Con la recente circolare n. 32 del 30.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa ai rimborsi IVA, in vigore dal 13.12.2014. In particolare, è stato chiarito che: i) in relazione all'innalzamento a 15.000,00 euro della soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione, il calcolo del limite deve essere riferito alla somma delle richieste effettuate per l'intero periodo d'imposta e non, invece, alla singola richiesta; ii) con riferimento ai rimborsi superiori a 15.000,00 euro, è previsto per i contribuenti "non a rischio" l'esonero dalla prestazione della garanzia ove vengano congiuntamente rispettati gli adempimenti dell'apposizione del visto e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di operatività; iii) le disposizioni previste dal decreto semplificazioni trovano applicazione ai rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) alla data del 13.12.2014.
Categorie:Adempimenti  –  Rimborso
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