7 aprile 2020

Rimborso accise sul gasolio del I trimestre 2020: novità per gli autotrasportatori

Memory n. 70 del 07.04.2020 a cura di Omar Rigamonti

Entro il prossimo 30 aprile 2020 è possibile presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 marzo 2020. A tal fine, l’Agenzia delle Dogane (nota del 23.3.2020) ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre del 2020 (l'importo rimborsabile è di euro 214,18 per 1000 litri di gasolio). Possono usufruire dell’agevolazione: i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n.422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate. Si rammenta, infine, che il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria “euro 2” o inferiore. Sul punto, l’art. 1 co. 630 della legge di bilancio 2020 ha previsto che, a partire dal 1° ottobre 2020, non si potranno più includere nella richiesta di rimborso i mezzi di classe euro 3. Partirà, invece, dal 1° gennaio 2021 l’esclusione dei mezzi di categoria euro 4 dalla richiesta di rimborso delle accise per l’autotrasporto. Per la fruizione del credito d’imposta (mediante compensazione) deve essere utilizzato il codice tributo 6740, compilando il modello F24 come segue: i) nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” va indicato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento, mentre RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (es. 0120 individua il periodo GENNAIO – MARZO 2020); ii) nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno (es. 2020). Si rammenta che, rispetto agli adempimenti passati, per la richiesta di rimborso in rassegna occorre tener presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, è stato introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso (art. 8 D.l. n. 124/2019). Ciò comporterà che, a decorrere dalla presentazione della dichiarazione trimestrale (trimestre Gennaio-Marzo 2020), dovrà essere prestata massima attenzione ai dati da indicare nel Quadro A-1, alle cui modalità di compilazione occorre fare riferimento alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12.3.2020.
Categorie:Autotrasporti  –  Crediti d'imposta
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