10 maggio 2012

Rinviato al 2013 il maggior prelievo sugli utili delle banche di credito cooperativo

Memory n. 196 del 10.05.2012 a cura di Fabio Graziani

Il DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), convertito nella L. 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia di IRES con riferimento alla tassazione delle società cooperative. In particolare, è stato previsto: i) l’aumento del 10% della quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative a mutualità prevalente, con esclusione delle cooperative agricole, della piccola pesca e delle cooperative sociali; ii) la tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, in precedenza totalmente esclusi, in relazione alla generalità delle cooperative (a mutualità prevalente e non). Le modifiche in commento avrebbero riguardato, anche, il trattamento fiscale delle banche di credito cooperativo (BCC- CR) le quali : i) hanno l'obbligo di accantonare a riserva minima obbligatoria il 70% degli utili netti annuali come disposto dal Testo unico bancario; ii) deducono dalla loro base imponibile IRES, anche, il contributo del 3% dell'utile versato ai fondi mutualistici. Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 138/2011 le banche di credito cooperativo, a decorrere dal periodo d’imposta anno 2012, avrebbero dovuto, quindi, assoggettare ad IRES, un decimo degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria. Tuttavia, un emendamento all’art. 4 del D.L. Semplificazioni fiscali, convertito in legge in data 28 aprile 2012, ha stabilito, invece, che - anche per il 2012 - le banche di credito cooperativo possano continuare a dedurre integralmente dal reddito, l’utile netto destinato a riserva obbligatoria. Viene, di fatto, differita di un anno l'applicazione delle disposizioni secondo cui l'esenzione da imposizione ai fini IRES degli utili delle BCC-CR diminuisce dal 70% al 63% ( 10% degli utili annuali accantonati a riserva minima obbligatoria).
Categorie:Regimi Fiscali
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